Cosa significa “parentale”? E come funziona? Ma è legale? Queste alcune delle domande che ci pongono tutti i giorni e che, naturalmente, ci siamo posti anche noi all’inizio del cammino che ci ha portati all’idea di iniziare quest’avventura.
Andiamo “con ordine”. Innanzitutto la chiamiamo “scuola” ma usiamo le virgolette, perché non si tratta di una scuola così come ve la immaginate, con il preside, la campanella, il registro elettronico e chissà quali altre amenità. Usiamo la parola scuola semplicemente perché non se ne trova un’altra, semplice, sintetica, che renda l’idea a tutti di ciò di cui parliamo.
Per definire la Stella del Mattino ed aiutarvi quindi a capire di che si tratti partiamo dagli obiettivi: istruire ed educare. Se ci pensate sono gli stessi che in teoria ha la scuola “classica”, ma che forse hanno visto in molti casi prevalere il primo (istruire) rispetto al secondo (educare).
Istruire una persona è un’attività volta al trasferimento di nozioni da un soggetto (l’insegnante) ad un altro (lo studente). È certamente importante, ma noi crediamo non lo sia meno rispetto all’educare, ovvero al compiere quell’attività che garantisca il pieno sviluppo della personalità umana ed il rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani, 10 dicembre 1948.)
Chiariti gli obiettivi possiamo capire le modalità in cui gli stessi sono perseguiti:
- non con un’organizzazione burocratizzata e complessa come quella di una scuola “classica”
- non con la formazione domestica, a cura dei genitori, nel cosiddetto “home schooling”
E allora, come? Con un’organizzazione semplice e snella, gestita da un ente giuridico che rappresenta le famiglie (nel nostro caso la nascente associazione “La Ricreazione“) e che coinvolge un team di insegnanti e professionisti per istruire ed educare i propri figli. I ragazzi frequenteranno quindi delle lezioni vere e proprie, studiando le classiche materie previste nelle scuole medie insieme ad altri compagni di “classe”.
Ma è legale? A questa domanda abbiamo trovato la risposta più sorprendente e meravigliosa. Non solo è legale, ma è la forma originale e privilegiata prevista dalla Costituzione Repubblicana che, all’art. 30, recita: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.” Nella nostra carta costituzionale è quindi previsto un sano principio di sussidiarietà, che permea anche le istituzioni europee ed è uno dei principi base della dottrina sociale della Chiesa. Oltre a questo ci sono altre previsioni normative importanti:
- Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (D. Lgs. 297/1994) Art. 111. Modalita’ di adempimento dell’obbligo scolastico 1. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico. 2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacita’ tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorita’.
- Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (D. Lgs. 62/2017) Art. 23. Istruzione parentale 1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Le norme citate definiscono quindi gli unici due elementi burocratici cui dobbiamo attenerci: la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza circa la volontà di provvedere privatamente all’istruzione ed il superamento annuale dell’esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria.
Per entrambe le formalità l’associazione darà tutto il supporto necessario alle famiglie, per poter adempiere senza difficoltà agli obblighi previsti.
Una nota importante per quanto concerne l’esame di idoneità annuale (da sostenere quindi in prima, in seconda e, naturalmente, in terza): nessuno degli allievi delle scuole parentali che abbiamo visitato in questi mesi (ne abbiamo conosciute oltre 20!) ha mai avuto difficoltà nel superamento delle prove. Anzi! Il racconto unanime degli amici conosciuti durante il nostro pellegrinaggio testimonia una particolare serenità e facilità nel sostenere queste prove ed è facilmente spiegabile: il modello di scuola è, di per sé, garanzia di qualità dell’istruzione. Potete scoprirne le ragioni nella pagina dedicata al “Come“.